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Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”

E’ entrato in vigore il Decreto Legge n. 4 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2019 che introduce le nuove disposizioni in materia di trattamento di pensione anticipata con “quota 100” oltre ad altre disposizioni in ambito pensionistico.
Pur trovandoci di fronte a disposizioni normative non ancora definite e soggette ad aggiustamenti e modifiche (conversione in legge e circolari interpretative Inps), riteniamo opportuno riepilogare in sintesi le novità che verranno introdotte:

PENSIONE QUOTA 100

Le lavoratrici e i lavoratori del settore privato e pubblico potranno andare in pensione con “quota 100” ovvero almeno 62 anni di età, sia maschi che femmine, e 38 anni di contributi. La quota 100 vede, inoltre, il ritorno ad un sistema di finestre mobili differenziate tra settore privato e pubblici dipendenti: 3 mesi per i primi e 6 mesi per i secondi dalla data di maturazione dei requisiti. Con la prima uscita fissata al 1° aprile 2019 (per il settore privato se requisito maturato entro il 31/12/2018) e al 1° agosto 2019 (per il settore pubblico se requisito maturato entro l’entrata in vigore del decreto).

PENSIONE ANTICIPATA

A decorrere dal 01 gennaio 2019 i dipendenti del settore privato e pubblico potranno andare in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi, se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne. Anche in questo caso vengono reintrodotte le finestre d’uscita dopo 3 mesi dal requisito contributivo. Viene sospeso l’incremento della speranza di vita fino al 2026.

OPZIONE DONNA

Per le lavoratrici con 35 anni di contributi e 58 anni di età se dipendenti o 59 se autonome, che hanno perfezionato entrambi i requisiti entro il 31/12/2018 viene reintrodotto il regime sperimentale donne che prevede la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con il calcolo contributivo. Le finestre d’accesso in questo caso saranno di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 per le lavoratrici autonome.

LAVORATORI PRECOCI

Ai lavoratori precoci non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita. I lavoratori precoci potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi, ma il diritto al trattamento pensionistico decorre dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Rimangono invariate tutte le altre condizioni necessarie (1 anno di contribuzione versata entro il 19° anno di età e appartenenza ad una delle categorie previste).

APE SOCIALE

Prorogato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 l’anticipo pensionistico fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Il requisito anagrafico è di 63 anni di età mentre il requisito contributivo è di 30 o 36 anni a seconda della casistica, con un bonus di un anno per figlio (max 2) per le lavoratrici.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Dal 01 gennaio 2019 è confermata l’applicazione dell’aumento della speranza di vita: 67 anni di età per tutti (uomini e donne). Rimane invariato il requisito dei 20 anni di contribuzione, ovvero delle previste deroghe.

Per finire, il cosiddetto Decretone, contiene altre novità tra le quali: la pensione di cittadinanza, il riscatto dei vuoti contributivi, altre modalità per riscattare la laurea e nuove modalità di pagamento del TFS.

Queste novità in ambito previdenziale stanno suscitando grande interesse, oltre ad essere oggetto di numerose domande di tutela che stanno arrivando in queste ore nelle nostre sedi territoriali e dai luoghi di lavoro.

I nostri uffici stanno già lavorando affinché tutti i potenziali beneficiari di pensione possano ricevere una prima risposta e, qualora ricorra, un appuntamento per un’adeguata consulenza oltre all’assistenza per l’inoltro della domanda di pensione.

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